L’art. 24, co. 1°, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sospende i termini previsti dalla Nota II-bis) all’art. 1, Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Si tratta più precisamente dei seguenti termini:
- termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui la stessa è ubicata;
- termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito la “prima casa”, nel quinquennio dell’acquisto, deve procedere all’acquisto di un’ altra casa da destinare a propria abitazione principale;
- termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato una “prima casa”, deve procedere all’alienazione della casa preposseduta, anche per il consolidamento del credito di imposta fruito;
- termine di un anno dall’alienazione della “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione agevolata al fine di avvalersi del credito d’imposta.
Sospensione dei termini prorogata fino al 31 dicembre 2021: (Art. 3, comma 11-quinquies, decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)
Sospensione dei termini prorogata fino al 31 marzo 2022: (Art. 3, comma 5-septies, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Sospensione dei termini prorogata fino al 30 ottobre 2023: (Art. 3, comma 10-quinquies, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14)
I termini sono rimasti pertanto sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023
La sospensione è applicabile sia agli acquisti e alle alienazioni:
- effettuati prima del 23 febbraio 2020, rispetto ai quali i relativi termini non erano ancora interamente trascorsi;
- effettuati nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.
Conseguentemente, con effetto dal 31 ottobre 2023, il periodo entro il quale ottemperare ai relativi “adempimenti” previsti ai fini del mantenimento dei benefici “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, per i primi continuerà il suo decorso per la “frazione” di tempo residua, mentre per i secondi inizierà a decorrere per l’intera durata.
