Con Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, Prot. n. 396213/2023 dellâ8 novembre 2023, viene eliminato dal modello della dichiarazione di successione il Quadro ES dedicato agli atti a titolo gratuito, tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari, con le seguenti:
Motivazioni
âAl fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del âCoacervo successorio e donativoâ, si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. La circolare recepisce lâorientamento della giurisprudenza di legittimitĂ secondo cui lâistituto del coacervo âsuccessorioâ deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile nĂŠ per determinare le aliquote di imposta nĂŠ ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.
In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES).â
Il provvedimento si rende pertanto necessario a seguito dei chiarimenti interpretativi portati dalla citata Circolare 19 ottobre 2023, n. 29/E, con la quale lâAE, mutando orientamento in tema di âcoacervoâ, ritiene:
- che âai soli fini dellâimposta di successione, lâistituto del coacervo âsuccessorioâ deve ritenersi non piĂš attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato nĂŠ per determinare le aliquote, nĂŠ ai fini del calcolo delle franchigie.â;
- che âai soli fini dellâimposta di donazione, lâistituto del coacervo âdonativoâ continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa allâimposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.â
Il coacervo “successorio”
In origine il cd coacervo successorio (i.e. cumulo tra beni donati e beni relitti ai fini della individuazione dellâaliquota applicabile ai beni caduti in successione) trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 7 e 8 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito T.U.S.), quale meccanismo antielusivo relativo a un sistema di tassazione caratterizzato dalla progressivitĂ delle aliquote.
Successivamente, a seguito della modifica apportata allâart. 7 citato, dalla legge n. 342/2000, col passaggio a un sistema di tassazione proporzionale, la combinazione di detto articolo con il co. 4° del successivo art. 8, potrebbe rivelarsi idoneo, a mantenere in vita, quale âderivatoâ del coacervo, il meccanismo di erosione delle franchigie.
Da ultimo con lâabrogazione dei numeri da 1 a 2-quater dellâart. 7 di cui sopra, disposta dalla legge n. 286/2006, si ritiene non applicabile alle nuove successioni nemmeno il principio di erosione delle franchigie.
Sulla questione del coacervo nelle successioni interviene la Cassazione per constatare â fermo restando che il âcumuloâ tra donatum e relictum non ha mai sortito effetti impositivi del donatum, avendo nella disciplina previgente la finalitĂ di individuare lâaliquota progressiva applicabile â quale logica e coerente conseguenza della eliminazione di una imposizione progressiva in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dellâasse globale ma della quota di ereditĂ o del legato, il venir meno della operativitĂ del meccanismo proprio del coacervo stesso.
Secondo la Corte non è in discussione il principio generale di irretroattivitĂ della norma impositiva, ma piuttosto quello di abrogazione implicita per incompatibilitĂ applicativa di una disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in unâaltra disposizione; modificazione a seguito della quale la prima disposizione non ha piĂš ragione, nĂŠ modo, di operare. (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 24940/2016).
I principi di cui sopra vengono ribaditi dalla Corte con Ordinanza della Sez. 5, n. 22738/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020, che, richiamata anche lâOrdinanza n. 12779/2018, riafferma inoltre: âL’infondatezza della tesi dell’amministrazione, ⌠risulta ancor piĂš evidente in un caso – qual è quello di specie – in cui il suo accoglimento comporterebbe un maggior prelievo fiscale all’esito di un’erosione di franchigia indotta da donazioni poste in essere (ottobre 2001/ottobre 2006) allorquando l’imposta di successione non esisteva (“piĂš” ed “ancora”). Va anzi considerato come sia proprio la ratio antielusiva indubbiamente perseguita dall’istituto del coacervo a contenere in se stessa un contro argomento alla soluzione offerta dall’agenzia delle entrate. Costituito dal fatto che tale soluzione finisce con l’attribuire alle donazioni in questione rilevanza fiscale (postuma) di erosione di una franchigia prevista su un’imposta allora inesistente, e la cui re-istituzione non appariva prevedibile; dunque, un’imposta la cui elusione mediante preordinato frazionamento patrimoniale in vita (ferma restando la possibilitĂ , per l’amministrazione finanziaria, di invocare l’inopponibilitĂ a sè di atti comunque concretanti abuso del diritto) non poteva neppure concepirsi.â
In senso conforme Cass. n. 727/2021; Cass. n. 3989/2021: n. 9617/2021; Cass. n. 38983/2021; Cass. n. 40865/2021; Cass. n. 5690/2023.
La posizione assunta dallâAE precedentemente alla giurisprudenza di cui sopra, era nel senso di ritenere che lâart. 8 del T.U.S. fosse da riferirsi non piĂš alla determinazione delle aliquote, bensĂŹ allâapplicazione delle franchigie.
A tal fine, sempre secondo lâAE, avrebbero assunto rilevanza tutte le donazioni fatte dal de cuius, ivi comprese quelle poste in essere nel periodo in cui lâimposta sulle successioni e donazioni non era in vigore, cioè tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006. (Cfr. Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, paragr. 3.2.3.).
Consolidatosi lâorientamento della giurisprudenza della Cassazione sopra citato, contrario a tale prassi, con la Circolare 19 ottobre 2023, n. 29/E, lâAE muta orientamento, ammettendo che âai soli fini dellâimposta di successione, lâistituto del coacervo âsuccessorioâ deve ritenersi non piĂš attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato nĂŠ per determinare le aliquote, nĂŠ ai fini del calcolo delle franchigie.â
Conseguentemente, con il Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, Prot. n. 396213/2023 dellâ8 novembre 2023, sopra citato, viene eliminato dal modello della dichiarazione di successione il Quadro ES.
Il coacervo “donativo”
Lâ art. 57 del T.U.S.riproduce in linea di massima le norme precedenti atte ad assicurare la progressivitĂ delle aliquote, integrandole con disposizioni piĂš specificamente idonee allo scopo, stabilendo:
â che il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui allâart. 1, comma 3 (i.e. donazioni presunte ai sensi dellâart. 26 del T.U.R. (Testo Unico Imposta di Registro) ed escluse quelle indicate nellâart. 1, comma 4 (i.e. donazioni o liberalitĂ di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile) e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dellâimposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59 del T.U.S.;
â che per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati;
â che si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.
Lâarticolo introduce, inoltre, una disciplina sanzionatoria per lâomissione, lâincompletezza o lâinesattezza riferite alle indicazioni delle donazioni precedenti, riflettendo in maniera ancor piĂš evidente lâintento del legislatore di assicurare il rispetto del principio di progressivitĂ delle aliquote proprio della normativa previgente alla introduzione del sistema impositivo attuale, di cui sopra.
(Cfr. Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E)
Con la citata Circolare n. 3/E/2008, lâAgenzia delle entrate, richiamata la rilevanza della disposizione dellâart. 57, comma 1, del T.U.S., secondo cui il valore globale netto dei beni e diritti oggetto della donazione è maggiorato di â… un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui allâarticolo 1, comma 3, ed escluse quelle registrate gratuitamente o con pagamento dellâimposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59…â, precisa inoltre che le donazioni pregresse rilevano a prescindere dal periodo della loro effettuazione, non operando il medesimo art. 57, comma 1, del T.U.S. alcuna distinzione, per cui, ai fini della determinazione delle franchigie fruibili, devono essere considerati sia gli atti stipulati anteriormente al 25 ottobre 2001, sia quelli stipulati tra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006, periodo in cui lâimposta sulle successioni e donazioni non era in vigore. Pertanto, sempre secondo lâAE, il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di donazione o di trasferimento a titolo gratuito deve essere âmaggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, di tutti gli atti a titolo gratuito e di tutte le costituzioni di vincoli di destinazione effettuati dal disponente a favore del medesimo beneficiario.â
A modifica dei principi di cui sopra, nella parte in cui prevedevano che, ai fini della determinazione delle franchigie, rilevassero anche le donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006, con la citata Circolare 19 ottobre 2023, n. 29/E, lâAE ritiene che âai soli fini dellâimposta di donazione, lâistituto del coacervo âdonativoâ continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa allâimposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.â
In conclusione, ai sensi dellâart. 57, co. 2, T.US.: âNegli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi.â
Tenuto presente che sono escluse dal meccanismo del computo delle franchigie:
= le donazioni o liberalitĂ di cui agli artt. 742 e 783, c.c.;
= le donazioni portate da atti registrati gratuitamente ai sensi dellâart. 55, co. 2, T.U.S, aventi ad oggetto i trasferimenti di cui allâart. 3, ivi compresi i trasferimenti effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, alle condizioni previste dal comma 4-ter del medesimo art.3. (Cfr.Risposta a Interpello n. 571 del 30 agosto 2021)
Una interpretazione sistematica delle norme in oggetto porta a ritenere che siano escluse dal meccanismo del computo delle franchigie, anche leliberalitĂ indirette â non soggette a tassazione ai sensi dellâart. 1, comma 4-bis del T.U.S., in quanto â(âŚ) collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per lâatto sia prevista lâapplicazione dellâimposta di registro, in misura proporzionale, o dellâimposta sul valore aggiunto.â â .
In tal senso, tra le altre:
* CTP Milano, n. 6497/2017 âQualora detti atti di liberalitĂ âesentiâ fossero comunque computati nel c.d. âcoacervo âdelle donazioni di cui allâart. 57 verrebbero di fatto ad essere tassati, dunque, una corretta interpretazione dellâart. 57 impone di ricomprendere nel computo solo le donazioni soggette ad imposta â.
* CTR Lombardia, n. 263/2020 â l’art. 57 in esame ha escluso dal novero delle donazioni rilevanti ai fini della disciplina del coacervo quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59 del medesimo testo, tra cui le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge (art. 59, comma primo, lettera b), del D.Lgs. n. 346 del 1990) quali appunto risultano essere le liberalitĂ indirette collegate ad atti di trasferimento immobiliari.â
âDâaltra parte â secondo dottrina notarile â la semplice logica impone di ritenere irrilevanti le donazioni ex Art. 1, comma 4-bis, che non hanno alcun limite di importo (in caso contrario, sarebbero esenti solo fino alla franchigia) e la cui esenzione è applicabile anche in assenza di alcun vincolo di parentela.â
(Cfr. Ugo Friedmann, LâAgenzia delle Entrate finalmente cambia idea sul coacervo, Federnotizie
, 13 Dicembre 2023.)


