Preliminare in Genere
Ai sensi dell’art. 10, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico Imposta di Registro, ai «contratti preliminari di ogni specie», si applica l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00.
Ai sensi della Nota a tale articolo, se il contratto prevede:
- la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, si applica l’art. 6, vale a dire l’imposta nella misura proporzionale dello 0,50%;
- il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA, si applica l’art. 9, vale a dire l’imposta nella misura proporzionale del 3%;
[secondo l’AE, l’imposta del 3% si rende applicabile agli acconti di prezzo in quanto “previsti” nel contratto preliminare, quindi indipendentemente dalla effettuazione del pagamento].
In entrambe le ipotesi di cui ai nn. 1. e 2, «l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».
Preliminare relativo a cessioni di beni soggette a Iva
La caparra confirmatoria, avente natura risarcitoria, con funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, si considera fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo e pertanto è soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.
In tal caso le somme versate a titolo di caparra concorrono alla base imponibile della cessione “soggetta a Iva” al momento della imputazione al corrispettivo.
Il versamento di un acconto, invece, in quanto anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini IVA con l’obbligo per la parte promittente la vendita di emettere fattura, con addebito della relativa imposta.
Pertanto, se l’acconto è soggetto ad IVA, secondo l’AE, in base al principio di alternatività IVA/Registro, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
Sempre secondo l’AE sarebbe dovuta una ulteriore imposta fissa relativamente al pagamento degli acconti, atteso che l’imposta fissa prevista dall’art. 10 della Tariffa è l’imposta sul preliminare, mentre le imposte previste dalla Nota sono ulteriori rispetto alla prima.
Di modo che per la caparra si applica l’imposta dello 0,50% qualunque sia il soggetto promittente la vendita, mentre per gli acconti:
- se il promittente la vendita è un privato si applica l’imposta del 3%;
- se il promittente la vendita è un’impresa si applica una ulteriore fissa, poiché ai sensi dell’art. 6, co. 4 del d.P.R. n. 633/1972, se prima del trasferimento è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento, per cui scatta l’imposta fissa prevista dall’art. 40 per gli atti relativi a cessioni di beni soggetti a Iva.
Per la non debenza della ulteriore imposta fissa relativamente agli acconti soggetti a IVA si sono pronunciate di recente alcune Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, considerato che tale pagamento “non costituisce prestazione accidentale rispetto al contratto e non può, pertanto, essere assoggettata ad una ulteriore imposta di registro, rispetto a quella già corrisposta in relazione al contratto stesso.”
