Preliminare in Genere

Ai sensi dell’art. 10, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico Imposta di Registro, ai «contratti preliminari di ogni specie», si applica l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00.

Ai sensi della Nota a tale articolo, se il contratto prevede:

  1. la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, si applica l’art. 6, vale a dire l’imposta nella misura proporzionale dello 0,50%;
  2. il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA, si applica l’art. 9, vale a dire l’imposta nella misura proporzionale del 3%;

[secondo l’AE, l’imposta del 3% si rende applicabile agli acconti di prezzo in quanto “previsti” nel contratto preliminare, quindi indipendentemente dalla effettuazione del pagamento].

In entrambe le ipotesi di cui ai nn. 1. e 2, «l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».

Preliminare relativo a cessioni di beni soggette a Iva

La caparra confirmatoria, avente natura risarcitoria, con funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, si considera fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo e pertanto è soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.

In tal caso le somme versate a titolo di caparra concorrono alla base imponibile della cessione “soggetta a Iva” al momento della imputazione al corrispettivo.

Il versamento di un acconto, invece, in quanto anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini IVA con l’obbligo per la parte promittente la vendita di emettere fattura, con addebito della relativa imposta.

Pertanto, se l’acconto è soggetto ad IVA, secondo l’AE, in base al principio di alternatività IVA/Registro, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
Sempre secondo l’AE sarebbe dovuta una ulteriore imposta fissa relativamente al pagamento degli acconti, atteso che l’imposta fissa prevista dall’art. 10 della Tariffa è l’imposta sul preliminare, mentre le imposte previste dalla Nota sono ulteriori rispetto alla prima.
Di modo che per la caparra si applica l’imposta dello 0,50% qualunque sia il soggetto promittente la vendita, mentre per gli acconti:

  • se il promittente la vendita è un privato si applica l’imposta del 3%;
  • se il promittente la vendita è un’impresa si applica una ulteriore fissa, poiché ai sensi dell’art. 6, co. 4 del d.P.R. n. 633/1972, se prima del trasferimento è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento, per cui scatta l’imposta fissa prevista dall’art. 40 per gli atti relativi a cessioni di beni soggetti a Iva.

Per la non debenza della ulteriore imposta fissa relativamente agli acconti soggetti a IVA si sono pronunciate di recente alcune Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, considerato che tale pagamento “non costituisce prestazione accidentale rispetto al contratto e non può, pertanto, essere assoggettata ad una ulteriore imposta di registro, rispetto a quella già corrisposta in relazione al contratto stesso.”

L’art. 24, co. 1°, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sospende i termini previsti dalla Nota II-bis) all’art. 1, Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta più precisamente dei seguenti termini:

  1. termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui la stessa è ubicata;
  2. termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito la “prima casa”, nel quinquennio dell’acquisto, deve procedere all’acquisto di un’ altra casa da destinare a propria abitazione principale;
  3. termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato una “prima casa”, deve procedere all’alienazione della casa preposseduta, anche per il consolidamento del credito di imposta fruito;
  4. termine di un anno dall’alienazione della “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione agevolata al fine di avvalersi del credito d’imposta.

Sospensione dei termini prorogata fino al 31 dicembre 2021: (Art. 3, comma 11-quinquies, decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Sospensione dei termini prorogata fino al 31 marzo 2022: (Art. 3, comma 5-septies, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

Sospensione dei termini prorogata fino al 30 ottobre 2023: (Art. 3, comma 10-quinquies, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14)

I termini sono rimasti pertanto sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023

La sospensione è applicabile sia agli acquisti e alle alienazioni:

  1. effettuati prima del 23 febbraio 2020, rispetto ai quali i relativi termini non erano ancora interamente trascorsi;
  2. effettuati nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

Conseguentemente, con effetto dal 31 ottobre 2023, il periodo entro il quale ottemperare ai relativi “adempimenti” previsti ai fini del mantenimento dei benefici “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, per i primi continuerà il suo decorso per la “frazione” di tempo residua, mentre per i secondi inizierà a decorrere per l’intera durata.