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Preliminare in Genere

Ai sensi dell’art. 10, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico Imposta di Registro, ai «contratti preliminari di ogni specie», si applica l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00.

Ai sensi della Nota a tale articolo, se il contratto prevede:

  1. la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, si applica l’art. 6, vale a dire l’imposta nella misura proporzionale dello 0,50%;
  2. il pagamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA, si applica l’art. 9, vale a dire l’imposta nella misura proporzionale del 3%;

[secondo l’AE, l’imposta del 3% si rende applicabile agli acconti di prezzo in quanto “previsti” nel contratto preliminare, quindi indipendentemente dalla effettuazione del pagamento].

In entrambe le ipotesi di cui ai nn. 1. e 2, «l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».

Preliminare relativo a cessioni di beni soggette a Iva

La caparra confirmatoria, avente natura risarcitoria, con funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, si considera fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo e pertanto è soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.

In tal caso le somme versate a titolo di caparra concorrono alla base imponibile della cessione “soggetta a Iva” al momento della imputazione al corrispettivo.

Il versamento di un acconto, invece, in quanto anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini IVA con l’obbligo per la parte promittente la vendita di emettere fattura, con addebito della relativa imposta.

Pertanto, se l’acconto è soggetto ad IVA, secondo l’AE, in base al principio di alternatività IVA/Registro, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
Sempre secondo l’AE sarebbe dovuta una ulteriore imposta fissa relativamente al pagamento degli acconti, atteso che l’imposta fissa prevista dall’art. 10 della Tariffa è l’imposta sul preliminare, mentre le imposte previste dalla Nota sono ulteriori rispetto alla prima.
Di modo che per la caparra si applica l’imposta dello 0,50% qualunque sia il soggetto promittente la vendita, mentre per gli acconti:

  • se il promittente la vendita è un privato si applica l’imposta del 3%;
  • se il promittente la vendita è un’impresa si applica una ulteriore fissa, poiché ai sensi dell’art. 6, co. 4 del d.P.R. n. 633/1972, se prima del trasferimento è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento, per cui scatta l’imposta fissa prevista dall’art. 40 per gli atti relativi a cessioni di beni soggetti a Iva.

Per la non debenza della ulteriore imposta fissa relativamente agli acconti soggetti a IVA si sono pronunciate di recente alcune Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, considerato che tale pagamento “non costituisce prestazione accidentale rispetto al contratto e non può, pertanto, essere assoggettata ad una ulteriore imposta di registro, rispetto a quella già corrisposta in relazione al contratto stesso.”

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023 (G.U. Serie Generale n.288 del 11-12-2023) la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

SAGGIO INTERESSI LEGALI NEL TEMPO

Art. 1284 C.C. Saggio degli interessi. ― Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno (1). Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

(1) Note

5% fino al 15.12.1990;
10% dal 16.12.1990 al 31.12.1996 (l. 26.11.1990, n. 353, art.1; l. 29.12.1990, n.408, art. 13);
5% dal 1.1.1997 (l. 23.12.1996, n. 662, con previsione di aggiornamento annuale mediante decreto ministeriale).

Aggiornamenti successivi:

DalSaggioRiferimento
1 gennaio 19992,50%(d.m. 10.12.1998 – G.U. 11.12.1998 n. 289)
1 gennaio 20013,50%(d.m. 11.12.2000 – G.U. 15.12.2000 n. 292)
1 gennaio 20023,00%(d.m. 11.12.2001 – G.U. 14.12.2001 n. 290)
1 gennaio 20042,50%(d.m. 01.12.2003 – G.U 10.12.2003 n. 286)
1 gennaio 20083,00%(d.m. 12.12.2007 – G.U. 15.12.2007 n. 291)
1 gennaio 20111,50%(d.m. 07.12. 2010 – G.U. 15.12. 2010 n. 292)
1 gennaio 20122,50%(d.m. 12.12.2011 – G.U. 15.12.2011 n.291)
1 gennaio 20141,00%(d.m. 12.12. 2013 – G.U. 13.12.2013 n. 292)
1 gennaio 20150,50%(d.m. 11.12. 2014 – G.U. 15.12.2014 n. 290)
1 gennaio 20160,20%(d.m. 11.12. 2015 – G.U. 15.12.2015 n. 291)
1 gennaio 20170,10%(d.m. 07.12. 2016 – G.U. 14.12.2016 n. 291)
1 gennaio 20180,30%(d.m. 13.12. 2017 – G.U. 15.12.2017 n. 292)
1 gennaio 20190,80%(d.m. 12.12. 2018 – G.U. 15.12.2018 n. 291)
1 gennaio 20200,05%(d.m. 12.12. 2019 – G.U. 14.12.2019 n. 293)
1 gennaio 20210,01%(d.m. 11.12.2020 – G.U. 15.12.2020 n. 310)
1 gennaio 20221,25%(d.m. 13.12.2021 – G.U. 15.12.2021 n.297)
1 gennaio 20235,00%(d.m. 13.12.2022 – G.U. 13.12.2022 n. 292)
1 gennaio 20242,50%(d.m. 29.11.2023 – G.U. 11.12.2023 n. 288)

Ai fini dell’applicazione ai trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari dell’imposta di registro proporzionale attualmente nella misura del 9% (2% per la “prima casa”) si assume come valore quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, se ritiene che i beni o i diritti di cui sopra hanno un valore venale superiore, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta.
La possibilità di rettificare il valore o il corrispettivo è preclusa all’Ufficio, per i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze ai quali si applica la disciplina del prezzo-valore.*

CoefficienteCategorie CompreseEscluse le Categorie
126,00A – CA/10 – C/1
115,50“Prima Casa” -Categorie A e pertinenze C/2, C/6, C/7A/1 – A/8 – A/9
176,40B
63,00A/10 – D
42,84C/1 – E
112,50TerreniTerreni Edificabili
Coefficienti da applicare alle rendite risultanti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile

* Prezzo-valore
Il meccanismo è disciplinato dall’art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, in base al quale, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal valore dell’immobile determinato con i coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali sopra riportati, indipendentemente dal corrispettivo pattuito che le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto stesso.

Principi

L’aliquota agevolata dell’ imposta di registro per l’acquisto della “prima casa”, nella misura proporzionale del 2% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, si applicano anche nel caso in cui il contribuente sia già proprietario di una “prima casa”, a condizione che questa sia alienata entro un anno dalla data dell’atto relativo al nuovo acquisto. (Cfr. Testo Unico Imposta di Registro, Tariffa parte prima, art.1, Nota II-bis), comma 4-bis.)

Casa preposseduta

Secondo l’Agenzia delle Entrate i presupposti per avvalersi della disciplina di cui sopra, oltre che nel caso di prepossidenza di un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” alle condizioni di cui alla Nota II-bis) sopra citata, ricorrono altresì:

1) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, acquistato senza fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto all’epoca non ancora in vigore; (Cfr. Risposta a Interpello n. 123 del 21 dicembre 2018)
2) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, acquistato senza fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto pervenuto in forza di atto soggetto ad aliquota Iva al 4% da società costruttrice prima del 22 maggio 1993;
(Cfr. Risposta a Interpello n. 377 del 10 settembre 2019)
3) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, acquistato con le agevolazioni per gli atti a titolo gratuito o per successione a causa di morte.
(Cfr. Risposta a Interpello n. 277 del 21 aprile 2021; Risposta a Interpello n.551 del 25 agosto 2021).

Con la Risposta n. 551/2021 di cui sopra, l’AE precisa inoltre che mentre la decadenza sul nuovo acquisto è evitata a condizione che l’immobile preposseduto sia alienato entro un anno, la decadenza prevista dalla legge nel caso in cui l’alienazione dell’immobile preposseduto avvenga nel quinquennio dal suo acquisto, è evitata a condizione che il contribuente destini il “nuovo” immobile a propria abitazione principale.

Per quanto attiene a tutte le fattispecie di riacquisto sopra citate, secondo l’AE lo scopo delle norme in oggetto è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione già in suo possesso, concedendogli un anno di tempo per l’alienazione dell’immobile da sostituire. Le norme, pertanto, non derogano alla condizione – di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile acquistato – ma semplicemente ne posticipa la sua sussistenza entro un anno dalla data del nuovo acquisto, di modo che, entro tale termine, l’acquirente deve, comunque, essere titolare, nel Comune di residenza, di un solo immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

Tenuto presente che qualora gli immobili di cui alle Risposte a Interpelli sopra citate siano ubicati in Comuni diversi da quello del nuovo acquisto agevolato, non vi è alcun obbligo per i contribuenti di procedere entro un anno alla loro alienazione, trattandosi di immobili acquistati senza fruire dei benefici “prima casa” di cui alla Nota II-bis) all’art. 1, Tariffa parte prima, Testo unico imposta di registro.

Acquisto

L’acquisto agevolato può essere effettuato:

  • a titolo oneroso, anche con atto soggetto a IVA del 4%;
  • per successione o donazione, fermo restando che nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione dovrà risultare l’impegno ad alienare entro un anno l’immobile preposseduto.
    (Cfr. Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E)

Alienazione

L’alienazione può avvenire a qualsiasi titolo, quindi sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.
(Cfr. Risposta a Interpello n. 228 del 2 aprile 2021)

Alienazione dell’abitazione senza l’autorimessa di pertinenza

Nel caso di possidenza di abitazione con autorimessa di pertinenza, acquistati con le agevolazioni prima casa, il contribuente può fruire del meccanismo agevolato in oggetto anche qualora riacquisti un’altra abitazione, impegnandosi ad alienare soltanto l’abitazione, mantenendo la titolarità dell’autorimessa.
Considerato che le disposizioni contenute nelle lettere b) e c) della Nota II-bis) fanno riferimento ‘ad altra casa di abitazione’, la causa ostativa si riferisce alla titolarità esclusiva, o in comunione col coniuge, di altro immobile abitativo nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare o alla titolarità di altro immobile abitativo acquistato su tutto il territorio nazionale con le agevolazioni e non alla titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dei benefici ‘prima casa’.
Pertanto la possidenza nel Comune di altra unità immobiliare di categoria diversa da quelle abitative, quale l’autorimessa (C/6) non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione dell’agevolazione per l’acquisto dell’abitazione. I due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare di categoria A, escluso A1, A8 e A9 (abitativo) presentano, infatti, natura e destinazione d’uso diverse.
(Cfr. Risposta a Interpello n. 241 del 5 luglio 2019)

Credito di imposta

Qualora la casa da alienare sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa, al contribuente che si avvale del meccanismo agevolato in oggetto, spetta anche il credito di imposta di cui all’art.7, legge n.448/1998.
In merito l’AE precisa: “L’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, sempreché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’.
A parere della scrivente, alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa’ deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato art. 7 spetti al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della ‘prima casa’, introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto.”
(Cfr. Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1 – Credito d’imposta per l’acquisto della nuova abitazione )

L’art. 24, co. 1°, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sospende i termini previsti dalla Nota II-bis) all’art. 1, Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta più precisamente dei seguenti termini:

  1. termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui la stessa è ubicata;
  2. termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito la “prima casa”, nel quinquennio dell’acquisto, deve procedere all’acquisto di un’ altra casa da destinare a propria abitazione principale;
  3. termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato una “prima casa”, deve procedere all’alienazione della casa preposseduta, anche per il consolidamento del credito di imposta fruito;
  4. termine di un anno dall’alienazione della “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione agevolata al fine di avvalersi del credito d’imposta.

Sospensione dei termini prorogata fino al 31 dicembre 2021: (Art. 3, comma 11-quinquies, decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Sospensione dei termini prorogata fino al 31 marzo 2022: (Art. 3, comma 5-septies, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

Sospensione dei termini prorogata fino al 30 ottobre 2023: (Art. 3, comma 10-quinquies, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14)

I termini sono rimasti pertanto sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023

La sospensione è applicabile sia agli acquisti e alle alienazioni:

  1. effettuati prima del 23 febbraio 2020, rispetto ai quali i relativi termini non erano ancora interamente trascorsi;
  2. effettuati nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

Conseguentemente, con effetto dal 31 ottobre 2023, il periodo entro il quale ottemperare ai relativi “adempimenti” previsti ai fini del mantenimento dei benefici “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, per i primi continuerà il suo decorso per la “frazione” di tempo residua, mentre per i secondi inizierà a decorrere per l’intera durata.