Ai fini dell’applicazione ai trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari dell’imposta di registro proporzionale attualmente nella misura del 9% (2% per la “prima casa”) si assume come valore quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, se ritiene che i beni o i diritti di cui sopra hanno un valore venale superiore, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta.
La possibilità di rettificare il valore o il corrispettivo è preclusa all’Ufficio, per i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze ai quali si applica la disciplina del prezzo-valore.*

CoefficienteCategorie CompreseEscluse le Categorie
126,00A – CA/10 – C/1
115,50“Prima Casa” -Categorie A e pertinenze C/2, C/6, C/7A/1 – A/8 – A/9
176,40B
63,00A/10 – D
42,84C/1 – E
112,50TerreniTerreni Edificabili
Coefficienti da applicare alle rendite risultanti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile

* Prezzo-valore
Il meccanismo è disciplinato dall’art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, in base al quale, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal valore dell’immobile determinato con i coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali sopra riportati, indipendentemente dal corrispettivo pattuito che le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto stesso.